Le Associazioni Pro-Loco sono associazioni non profit, riconducibili alla previsione dell’art. 118, comma 4, della Costituzione, contenente l’enunciazione del principio di sussidiarietà orizzontale, per il quale Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni devono favorire [..] l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale [..].
In quanto associazione, la Pro Loco può costituirsi per atto pubblico (in proiezione della successiva richiesta di riconoscimento della personalità giuridica), oppure per scrittura privata (nell’ipotesi di permanere nello status di associazione non riconosciuta).
A seguito dell'entrata in vigore del nuovo Testo Unico sul Turismo approvato dalla Regione Toscana con L.R. 31 dicembre 2024, n. 61, è con il riconoscimento da parte del Comune che l’Associazione, con o senza personalità giuridica, acquisisce la qualifica di Associazione Pro-Loco.
L'art. 20 della L.R. n. 61/2024 - commi 1 e 2 - specifica che :
Le Associazioni Pro Loco concorrono alla promozione dell’accoglienza turistica e cooperano con gli enti locali per:
a) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali;
b) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali;
c) la gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica eventualmente affidati.
Il riconoscimento delle Associazioni Pro Loco è effettuato dal Comune, subordinatamente all'accertamento della sussistenza delle seguenti condizioni:
a) lo Statuto dell'Associazione deve sancire un ordinamento interno a base democratica e un'organizzazione funzionale conforme alle norme del libro I, titolo II, capo II, del codice civile;
b) le entrate per le quote associative e per contributi vari di enti, associazioni e privati, nonché le eventuali altre entrate derivanti dallo svolgimento di attività attinenti ai compiti delle pro-loco, devono essere adeguate al perseguimento delle finalità statutarie dell'ente.
Con Delibera n. 125 assunta dalla Giunta Comunale nella seduta del 14 ottobre 2025 è stato istituito l'elenco comunale delle Associazioni Pro Loco.
Il Comune tiene e aggiorna l’elenco delle Associazioni Pro Loco.
Le modifiche dello Statuto dell'Associazione Pro Loco iscritta all'elenco comunale devono essere comunicate entro quindici giorni dalla loro approvazione, al Comune competente per territorio per la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento e iscrizione nell'elenco.
Su richiesta del Comune, l’associazione Pro Loco deve comunicare:
- il programma delle attività per l'anno in corso;
- copia del bilancio di previsione relativo all'anno in corso;
- copia del bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- la relazione descrittiva delle attività relative all'anno precedente.
Il Comune provvede all’aggiornamento dell’elenco disponendo la cancellazione delle Associazioni Pro Loco:
a) nel caso in cui sia accertato che siano venute meno una o più delle condizioni che hanno dato luogo all’iscrizione e l’Associazione, previa richiesta del Comune, non provveda a ripristinarle entro novanta giorni;
b) nel caso in cui sia accertato che l’Associazione non svolge alcuna delle attività o funzioni dichiarate nello Statuto;
c) nel caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione.